Capitale sociale e quote di partecipazione

Abbiamo visto che l'atto costitutivo può prevedere l'intrasferibilità della quota; di conseguenza questa non sarà nemmeno liberamente divisibile né cadere in comunione. Se invece non ci sono limiti alla alienabilità della  quota, ben può accadere che sia divisa ( poiché non è più previsto il limite minimo di un euro o di un suo multiplo) o che si costituisca una comproprietà sulla quota. E' poi possibile che si possa costituire usufrutto o pegno. In questi casi la disciplina non è diversa da quella prevista per la S.p.a.  per gli espliciti rinvii operati dall'art. 2468 comma 5 e dall'art. 2471 bis c.c.

Occupiamoci, infine, della disciplina degli apporti dei soci e di terzi alla società (art. 2467 c.c.).

L'art. 2467 c.c. prevede che  nel caso in cui questi apporti si risolvano in un finanziamento alla società devono essere prima soddisfatti gli altri creditori e poi i soci che hanno effettuato il finanziamento

In questi casi, infatti, tali apporti formalmente si presentato come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio.
Il problema più arduo è senza dubbio quello di individuare criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai rapporti finanziari tra soci e società che non meritano di essere distinti da quelli con un qualsiasi terzo.
La soluzione indicata dal secondo comma dell'art. 2467, è stata quella di ricercare se la causa del finanziamento è da individuare nel rapporto sociale o  in un generico rapporto di credito: in tal caso bisogna adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi.
È lecito pensare, ad esempio, che se la società ha un forte indebitamento, gli eventuali crediti concessi dai soci non siano altro che finanziamenti alla società rendendo applicabile la disciplina del primo comma dell'art. 2467 c.c.

In merito ai finanziamenti effettuati da terzi secondo l'art. 2483 c.c. la S.r.l. può emettere titoli di debito, anche obbligazioni , senza che sia seguita la complessa procedura prevista per la S.p.a.
La novità è rilevante poiché in passato alla S.r.l. non era consentito di emettere obbligazioni, anche se ora si parla genericamente di "titoli di debito".
Questa libertà ora riconosciuta alla S.r.l. è però limitata dal fatto che solo alcuni soggetti professionali li possono acquistare. Vediamo quindi nella sottostante tabella la relativa disciplina.

emissione di titoli di debito
 art. 2483 c.c.

alla S.r.l. è consentita l'emissione di titoli di debito come le obbligazioni

l'emissione di titoli di debito deve essere prevista dallo statuto che determina l'organo che li deve emettere (amministratori o soci)  determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione

 sottoscrittori dei titoli

i titoli  possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (come le sim, sicav, banche); non possono, quindi essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori

collocazione dei titoli sottoscritti presso il pubblico dei risparmiatori

in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. Vi è quindi un'obbligazione di garanzia che sorge principalmente in testa all'investitore professionale che ha trasferito il titolo

 
Torna al sommario società