Sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso

Questo caso si differenzia da quello dell'errore sull'oggetto di cui abbiamo detto prima. Qui, infatti, non si confonde un oggetto con un altro, ma il consenso cade proprio sull'oggetto voluto, solo che ci si aspettava che questo oggetto avesse delle qualità che, in realtà, non possiede.
Pensiamo all'ipotesi che mi decida ad acquistare un televisore che permetta il collegamento satellitare, caratteristica che in realtà manca.

Opportunamente la legge disporne che per la rilevanza di tale errore è anche necessario che la qualità da me richiesta sia in genere determinante del consenso oppure rilevante per le circostanze in cui si è svolto il contratto.

Non è rilevante, invece, l'errore sul valore.

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