Sospensione

 

 

 

nozione

rappresenta un periodo di tempo in cui non si calcola il decorso della prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che impediscono al titolare del diritto di esercitarlo o ne rendono poco probabile l'esercizio 

Come si vede dalla definizione, la sospensione costituisce una parentesi che s'inserisce nel periodo prescrizionale.
Prendiamo ad esempio il caso relativo alla prescrizione ordinaria; sappiamo che il periodo di tempo è qui calcolato in dieci anni.
Se io sono titolare di un diritto di credito, avrò dieci anni di tempo per farlo valere.
Può accadere, però, che debba prestare servizio sotto le armi in caso di guerra e che tale situazione duri per due anni consecutivi.
In questo caso i due anni trascorsi sotto le armi si inseriranno nel periodo di prescrizione ordinaria portandolo, in pratica, a 12 anni. I " conti " possono essere fatti in questo modo: 4 anni, periodo prescrizione già trascorso,+ 2 anni, periodo trascorso sotto le armi + 6 anni, periodo di prescrizione finale=12 anni.

I casi sospensione sono previsti dagli articoli 2941 e 2942 del codice civile e sono tassativi. Ciò vuol dire che non potranno essere invocati altri impedimenti idonei a sospendere la prescrizione al di fuori di quelli previsti dalla legge. Suddividiamoli in due categorie:

1. casi di sospensione della prescrizione dovuti a particolari rapporti tra le parti

la prescrizione è sospesa

tra i coniugi
tra chi esercita la potestà e le persone che ne sono sottoposte
tra il curatore ed i suoi assistiti
tra le persone giuridiche ed i loro amministratori
tra il debitore che ha volutamente occultato il suo debito ed il creditore fino a quando il dolo del debitore non sia scoperto

In questa seconda ipotesi si considerano le condizioni personali del titolare del diritto che gli impediscono l'esercizio:

2. casi di sospensione della prescrizione dovuti alla condizione del titolare

la prescrizione è sospesa

contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità
nei confronti dei militari in servizio in tempo di guerra, degli altri appartenenti alle forze armate e nei confronti di tutti coloro che ne siano al seguito
 
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