Sostituzione

 

 

nozione

è prevista dal testatore nel caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare;
in questo caso il testatore  può istituire un altra persona che sostituisca il primo chiamato (art. 688 c.c.)

Ci troviamo nel campo delle successioni testamentarie, ma ne parliamo adesso per comodità espositiva.
Come si vede dalla nozione può accadere che uno dei chiamati si trovi nelle condizioni di non volere o potere accettare l'eredità; questa situazione può aprire la strada alla rappresentazione o all'accrescimento, ma il testatore, volendo evitare le conseguenze automatiche previste dalla legge, indica un'altra persona in sostituzione dell'erede istituito.

Analizzando il testo dell’art. 688, vediamo che si riferisce a due ipotesi, e cioè che il chiamato non voglia oppure non possa accettare l’eredità.

Può quindi accadere che il testatore abbia contemplato solo una delle due ipotesi, per es. quando non voglia, ma è poi accaduto che il chiamato non possa accettare l’eredità.
Cosa fare in questi casi? Ci risponde il secondo comma dell'art. 688 secondo il quale:
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà”.
Com’è facile intuire la sostituzione, essendo puntuale espressione della volontà del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull'accrescimento. Per aversi, quindi, sostituzione (detta sostituzione ordinaria, per distinguerla dalla sostituzione fedecommissaria che vedremo fra poco) è necessario che vi sia una doppia istituzione, che cioè vi sia l’indicazione di almeno due chiamati, ma non basta; questa doppia istituzione deve anche essere successiva, nel senso che gli eredi non sono chiamati per entrare in possesso contemporaneamente dell'eredità, ma in ordine successivo, prima l'uno e poi l'altro.

La sostituzione può essere di tre specie (art. 689 c.c.):

  1. semplice si sostituisce una sola persona all'unico chiamato;
  2. plurima si sostituiscono insieme più persone a l'unico chiamato o a più chiamati sostituisce una sola persona;
  3. reciproca si verifica quando il chiamato a sostituire l'erede che non voglia o non possa accettare è un altro coerede. In questo caso il testatore può stabilire che se uno dei coeredi, non importa chi, non voglia o non possa accettare eredità sarà sostituito dagli altri coeredi.

Approfondiamo quest’ultimo caso della sostituzione reciproca. Qui accade che la sostituzione avvantaggi gli altri coeredi che erano stati istituito insieme al coerede che però non ha potuto o voluto accettare l’eredità.
Può darsi che tutti i coeredi erano stati istituiti in parti uguali; in tal caso la sostituzione non modificherà la proporzione delle quote che avevano in precedenza, ma se le quote dei coeredi chiamati in sostituzione erano diseguali, tale diseguaglianza dovrà rimanere nella stessa proporzione anche dopo la sostituzione.
Gli obblighi dei sostituiti sono gli stessi degli istituiti, salvo che il testatore non abbia disposto diversamente (art. 691 c.c.).
 

Sostituzione fedecommissaria

nozione

è un istituto con funzione assistenziale

Per capire la sostituzione fedecommissaria è necessario partire dalla particolare situazione prevista dall'articolo 692.

Abbiamo tre protagonisti:

1. un genitore, un ascendente o coniuge;

2. un interdetto, figlio, discendente o coniuge delle persone di cui sopra;

3. persone o enti che si prendono cura dell'interdetto.

Il genitore vorrebbe istituire erede suo figlio interdetto, ma si preoccupa anche che questi sia ben trattato dall'ente o delle persone ( da non confondersi con il tutore) che hanno cura di lui.

Per raggiungere efficacemente questo scopo, istituisce erede suo figlio che, con la rappresentanza legale del tutore, diverrà erede. Stabilisce, però, che alla morte del figlio eredi del suo patrimonio diverranno gli enti o le persone che hanno avuto cura di lui; in tal modo questi ultimi agiranno nei confronti dell'interdetto nella maniera migliore possibile, ben sapendo che la violazione degli obblighi di assistenza farà venir meno la sostituzione.

L'articolo 692 sottopone a rigidi vincoli la sostituzione fedecommissaria al di fuori dei quali questa è nulla. Vediamoli nella sottostante tabella:

presupposti

l'istituito può essere solo un interdetto (o un minore che si trovi in condizioni di abituale infermità mentale tale da far presumere al raggiungimento la maggiore età la sua interdizione) figlio discendente o coniuge del testatore

soggetti sostituiti

i sostituiti possono essere solo le persone, la persona, o gli enti che sotto la vigilanza del tutore hanno avuto cura dell'interdetto istituito

inefficacia della sostituzione

la sostituzione è inefficace quando sia stata revocata o negata l'interdizione; è inefficace rispetto le persone o agli enti che hanno violato gli obblighi di assistenza

Particolarmente interessante è la posizione dell'istituito che dovrà restituire i beni alla sua morte.

Secondo l'articolo 693 del codice civile l'istituito ha il godimento e l'amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione e può compiere tutte le innovazioni dirette ad una loro migliore utilizzazione. A lui si applicano, in quanto applicabili, le norme relative all'usufruttuario.

Si è parlato, in conseguenza di ciò, di proprietà temporanea o risolubile, ma altra dottrina preferisce individuare questo caso come ipotesi di usufrutto o, infine come proprietà gravata da un vincolo reale di indisponibilità.

Il sostituito (cioè l'ente o la persona che si occupano dell'interdetto), invece, non ha un diritto ma una semplice aspettativa di diritto che si realizzerà al momento della morte dell'istituito.

Alla morte dell'istituito l'eredità si devolve al sostituito, ma potrebbe accadere che questi muoia prima dell'interdetto. In tal caso l'istituito acquista la piena disponibilità dei beni ereditari che passeranno, alla sua morte, ai suoi successori legittimi.

la sostituzione di cui ci stiamo occupando è l'unica ammessa dal codice civile, ed è anche chiamata "fedecommesso assistenziale" ; ribadiamo che ogni altro tipo di sostituzione che non abbia le finalità assistenziali che abbiamo visto è nulla (v. ultimo comma art. 692); sarebbe quindi nulla una sostituzione che con  una doppia vocazione obbliga un chiamato a conservare i beni ereditari per restituirli al secondo chiamato

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna alla sommario della sezione