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Sostituzione |
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nozione |
è prevista dal
testatore nel caso in cui il chiamato non voglia o
non possa accettare; |
Ci troviamo nel campo delle successioni testamentarie, ma ne parliamo adesso
per comodità espositiva.
Come si vede dalla nozione può accadere che uno dei chiamati si trovi nelle
condizioni di non volere o potere accettare l'eredità; questa
situazione può aprire la strada alla rappresentazione o all'accrescimento, ma il
testatore, volendo evitare le conseguenze automatiche previste dalla legge,
indica un'altra persona in sostituzione dell'erede istituito.
Come è facile intuire la sostituzione, essendo puntuale espressione della volontà del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull'accrescimento.
Per aversi, quindi, sostituzione (detta sostituzione ordinaria per distinguerla dalla sostituzione fedecommissaria che vedremo fra poco) sono necessarie le condizioni che riassumiamo nella sottostante tabella.
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doppia istituzione |
il testatore nomina due eredi in successione; per esempio dispone: " nomino erede Caio ma alla sua morte, o in caso di sua rinuncia, la mia eredità passerà a Sempronio" |
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istituzione successiva |
gli eredi non sono chiamati per entrare in possesso contemporaneamente dell'eredità, ma in ordine successivo, prima l'uno e poi l'altro. |
La sostituzione può essere di tre specie (art. 689 c.c.):
Sostituzione fedecommissaria
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nozione |
è un istituto con funzione assistenziale |
Per capire la sostituzione fedecommissaria è necessario partire dalla particolare situazione prevista dall'articolo 692.
Abbiamo tre protagonisti:
1. un genitore, un ascendente o coniuge;
2. un interdetto, figlio, discendente o coniuge delle persone di cui sopra;
3. persone o enti che si prendono cura dell'interdetto.
Il genitore vorrebbe istituire erede suo figlio interdetto, ma si preoccupa anche che questi sia ben trattato dall'ente o delle persone ( da non confondersi con il tutore) che hanno cura di lui.
Per raggiungere efficacemente questo scopo, istituisce erede suo figlio che, con la rappresentanza legale del tutore, diverrà erede. Stabilisce, però, che alla morte del figlio eredi del suo patrimonio diverranno gli enti o le persone che hanno avuto cura di lui; in tal modo questi ultimi agiranno nei confronti dell'interdetto nella maniera migliore possibile, ben sapendo che la violazione degli obblighi di assistenza farà venir meno la sostituzione.
L'articolo 692 sottopone a rigidi vincoli la sostituzione fedecommissaria al di fuori dei quali questa è nulla. Vediamoli nella sottostante tabella:
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presupposti |
l'istituito può essere solo un interdetto (o un minore che si trovi in condizioni di abituale infermità mentale tale da far presumere al raggiungimento la maggiore età la sua interdizione) figlio discendente o coniuge del testatore |
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soggetti sostituiti |
i sostituiti possono essere solo le persone, la persona, o gli enti che sotto la vigilanza del tutore hanno avuto cura dell'interdetto istituito |
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inefficacia della sostituzione |
la sostituzione è inefficace quando sia stata revocata o negata l'interdizione; è inefficace rispetto le persone o agli enti che hanno violato gli obblighi di assistenza |
Particolarmente interessante è la posizione dell'istituito che dovrà restituire i beni alla sua morte.
Secondo l'articolo 693 del codice civile l'istituito ha il godimento e l'amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione e può compiere tutte le innovazioni dirette ad una loro migliore utilizzazione. A lui si applicano, in quanto applicabili, le norme relative all'usufruttuario.
Si è parlato, in conseguenza di ciò, di proprietà temporanea o risolubile, ma altra dottrina preferisce individuare questo caso come ipotesi di usufrutto o, infine come proprietà gravata da un vincolo reale di indisponibilità.
Il sostituito (cioè l'ente o la persona che si occupano dell'interdetto), invece, non ha un diritto ma una semplice aspettativa di diritto che si realizzerà al momento della morte dell'istituito.
Alla morte dell'istituito l'eredità si devolve al sostituito, ma potrebbe accadere che questi muoia prima dell'interdetto. In tal caso l'istituito acquista la piena disponibilità dei beni ereditari che passeranno, alla sua morte, ai suoi successori legittimi.
| la sostituzione di cui ci stiamo occupando è l'unica ammessa dal codice civile, ed è anche chiamata "fedecommesso assistenziale" ; ribadiamo che ogni altro tipo di sostituzione che non abbia le finalità assistenziali che abbiamo visto è nulla (v. ultimo comma art. 692); sarebbe quindi nulla una sostituzione che con una doppia vocazione obbliga un chiamato a conservare i beni ereditari per restituirli al secondo chiamato |
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