Spedizione

definizione
1737 c.c.
il contratto di spedizione è un mandato (senza rappresentanza) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie 

Parlando del contratto di spedizione è facile confonderlo con il contratto di trasporto; in realtà lo spedizioniere non si obbliga a trasportare la merce, ma a concludere un contratto di trasposto con un vettore per conto del mandante-committente. Vediamo le posizioni delle parti:

posizione dello spedizioniere
è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo (art. 1739 c.c.)
la sua retribuzione si determina, in mancanza di convenzione,  secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (art. 1740 c.c.)
quando con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore (art. 1741 c.c.)
non è tenuto ad assicurare le cose spedite
ha diritti ed obblighi del mandatario

Passiamo, ora, al committente:

posizione del committente
può revocare l'ordine di spedizione, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto (art. 1738 c.c.)
salvo patto contrario deve retribuire lo spedizioniere secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (art. 1740 c.c.)
ha diritti ed obblighi del mandante

 

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