Il testamento segreto

nozione
(art.
604 c.c.)

è redatto dal testatore ed è consegnato con l'osservanza di particolari formalità al notaio che lo riceve in presenza di testimoni

Questo tipo di atto è una forma intermedia tra il testamento pubblico e il testamento olografo.

Del testamento olografo conserva la caratterista della segretezza, ma l'intervento del notaio dà la certezza che l'atto non sarà alterato o distrutto da estranei, come accade nel testamento pubblico.

In pratica accade che il testatore consegna al notaio la scheda testamentaria che contiene le disposizioni testamentarie; a differenza di quanto accade per il testamento olografo, questa scheda può essere redatta anche da un terzo o con mezzi meccanici; deve, però, essere sottoscritta dal testatore.

Redatta la scheda il testatore la consegna sigillata al notaio (art. 605 c.c.) in presenza di due testimoni.

Sulla scheda testamentaria il notaio vi appone l'atto di ricevimento. Questo è sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai due testimoni.
Su questo atto è apposta la data che prevale su quella eventualmente apposta nella scheda testamentaria.

Il testamento segreto può essere ritirato in qualsiasi momento dal suo autore; in tal caso il notaio redige un verbale di restituzione (art. 608 c.c.).

Anche in questo caso non tutti i requisiti formali sono richiesti a pena di nullità; per l'art. 606 c.c. il testamento segreto è nullo quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni dell'atto di ricevimento, oltre alla sottoscrizione dello stesso notaio e del testatore.

Negli altri casi vi sarà annullabilità assoluta dell'atto. L'azione si prescrive nell'ordinario termine di cinque anni, da calcolarsi dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Il testamento segreto non può essere redatto da chi non sa leggere.

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