Altri tipi di società cooperative

Le cooperative possono distinguersi per l'oggetto dell'attività esercitata (di consumo, produzione, lavoro) o per una particolare struttura organizzativa prevista dalla legge; in quest'ultimo senso distinguiamo:

mutue assicuratrici
hanno come oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa della quale beneficiano gli stessi soci
si acquista la qualità di socio solo assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione (soci assicurati)
per la costituzione di fondi di garanzia possono contribuire anche terzi non assicurati che acquistano la qualità di soci ai quali si possono attribuire fino  5 voti (soci sovventori)
le obbligazioni sociali sono garantite solo dal patrimonio sociale e non da quello dei soci

 

piccola società cooperativa

è una forma semplificata di cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci
l'amministrazione può essere attribuita all'assemblea che deve nominare un presidente a cui è data la rappresentanza legale 
per il collegio sindacale si applicano le norme previste per la S.r.l.
le obbligazioni sociali sono garantite solo dal patrimonio sociale e non da quello dei soci
se non è previsto diversamente alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative 


 

cooperative sociali

perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (legge n.381\1991)
oltre ai soci ordinari, gli statuti possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente
possono essere ammesse come soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali
si applicano alle cooperative sociali, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano se non derogate dalla normativa in tema di cooperative sociali (legge n.381\1991)

Ricordiamo ancora i consorzi di cooperative (l. 127\1971, che ha modificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione), che sostanzialmente prevede due ipotesi, quella delle cooperative che si consorziano, per coordinare le loro attività economiche ( art. 27  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato ) oppure il caso delle cooperative che si consorziano per svolgere in comune un'attività economica (art. 27 ter del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato), e infine la cooperativa europea, ex d.lgs. n. 48\2012.

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