Al portatore

secondo l'art.2003 codice civile:

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

È il modo più semplice per trasferire il titolo perché basta la semplice consegna per trasferire anche il diritto di credito in esso contenuto. Nei titoli al portatore l'identificazione con i beni mobili trova la sua piena realizzazione, tanto che il deterioramento, la distruzione o sottrazione del titolo comporta quasi la perdita del diritto, come avviene nel caso dei beni mobili. Vediamo, nel dettaglio, le tre ipotesi:

titolo deteriorato
art. 2005 c.c.
è possibile ottenerne la sostituzione dallo emittente ma solo quando sia sicuramente identificabile ma non più idoneo alla circolazione
titolo smarrito o sottratto
art.2006 c.c.
non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti; si può solo ottenere la prestazione dall'emittente dopo che si è fornita la prova della sottrazione e decorso il termine di prescrizione del titolo
distruzione del titolo
art.2007 c.c.
si può chiedere all'emittente il rilascio di un
duplicato o di un titolo equivalente solo dopo averne provata la distruzione

 
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