Ammortamento

con la procedura di ammortamento il titolare di un diritto di credito rappresentato in un titolo all'ordine o nominativo smarrito, sottratto o distrutto, riacquista la legittimazione a poter esercitare quel diritto

La procedura di ammortamento è prevista per i titoli all'ordine (art. 2016 c.c.), ma si applica anche per i titoli nominativi (art. 2027 c.c.). Vediamola, ricordando che cliccando sulle parole in corsivo si attiva il collegamento ipertestuale.

 

Abbiamo visto, quindi, che con questa procedura si può riacquistare la legittimazione perduta, ma abbiamo anche visto che il detentore del titolo (e non il debitore) può opporsi all'ammortamento, in tal caso:

In mancanza di opposizione, il titolo originario non ha più efficacia e il ricorrente che ha ottenuto l'ammortamento può esigere il pagamento dal debitore presentandogli un certificato del tribunale dove risulta che non è stata proposta opposizione. Se il titolo non era ancora scaduto o in bianco, può ottenere un duplicato dietro presentazione al debitore dei suddetti documenti.

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