Articolo 1790. Fede di deposito.

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. 
La fede di deposito deve indicare: 
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 
2) il luogo del deposito; 
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
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