Articolo 2007. Distruzione del titolo.

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. 
Le spese sono a carico del richiedente. 
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

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