Articolo 37. l.c.

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati
cambiariamente verso quest'ultimo.
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