Assegno 

definizione  è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore legittimo del titolo una somma di denaro esattamente determinata nel titolo

Come si vede dalla definizione, nell'assegno bancario troviamo gli stessi soggetti che abbiamo incontrato nella cambiale tratta e, in effetti, l'assegno bancario ha la stessa forma della cambiale tratta che vede il traente nella posizione di cliente e la banca nella posizione di trattario.
Questa uguaglianza formale tra assegno e cambiale tratta non deve, però, trarre in inganno sulla funzione dell'assegno perché:

l'assegno assolve ad una funzione di pagamento e la banca non può essere considerata obbligato cambiario, mentre la cambiale ha una funzione di credito

Differenti sono anche i presupposti per l'emissione di un assegno rispetto alla cambiale

mentre nella cambiale il rapporto di provvista può essere il più vario nell'assegno il rapporto di provvista consiste nel fatto che il traente ha disponibile presso la banca una somma di denaro in conto corrente che può utilizzare mediante assegni

Come si vede per l'emissione di assegni sono necessari due presupposti:
1. Disponibilità di una somma di denaro (provvista)
2. Autorizzazione della banca ad utilizzarla mediante assegni (convenzione assegno).

L'assegno è previsto e regolato nel regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736. Essendo regolato in maniera simile alla cambiale tratta, nella sottostante tabella analizzeremo le differenze rispetto a questa.

assegno   cambiale tratta
nel titolo deve essere indicata la denominazione di assegno a pena di nullità nel titolo deve essere indicata la denominazione di cambiale a pena di nullità
il trattario può essere solo un banchiere  il trattario non deve rivestire particolari qualità
rapporto di provvista condizionato dall'esistenza di fondi e dalla convenzione assegni rapporto di provvista dal contenuto più vario
qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta è possibile aggiungere la clausola di interessi nelle cambiali a vista ed a certo tempo vista
la scadenza è sempre a vista anche quando è indicata una scadenza futura (c.d. assegno post datato) la scadenza è a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data e a giorno fisso
non può essere accettato dalla banca che non diviene mai obbligato cambiario  deve essere accettata dal trattario affinché quest'ultimo divenga obbligato cambiario
l'ordine di pagamento non può essere revocato prima della scadenza del termine di presentazione l'ordine di presentazione può essere revocato dal traente prima dell'accettazione
è assoggettato a bollo fisso di modesto valore è  assoggettata a bollo proporzionale al valore del credito
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