Assegno non trasferibile
| funzione | con l'apposizione della clausola "non trasferibile" l'assegno non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente |
Come si vede con l'apposizione della clausola l'assegno non può più e in nessun modo circolare. Analizziamo le altre conseguenze dell'apposizione della clausola che produce gli stessi effetti sia che venga apposta dal traente sia che venga apposta da un girante.
| il prenditore non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo |
| le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta |
| chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento |
| la clausola "non trasferibile" deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente |
| in caso di smarrimento o furto dell'assegno non trasferibile il prenditore non deve ricorrere alla procedura di ammortamento ma ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente |
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