Forma


Abbiamo già visto che l'assegno ha la struttura della cambiale tratta.
Vediamo, ora, il contenuto del titolo:

la denominazione di assegno bancario (o chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto
l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata
il nome di chi è designato a pagare (trattario, cioè una banca)
l'indicazione del luogo di pagamento
l'indicazione della data e del luogo di emissione dell'assegno
la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)

Secondo l'art. 2 l.a. la mancanza di questi elementi toglie al titolo il valore di assegno bancario. 
Tuttavia la mancanza di indicazione del luogo di pagamento e di emissione non rende l'assegno invalido perché le indicazioni mancanti sono sostituite da disposizioni di legge.  
La data di emissione potrebbe non essere quella effettiva. Accade,infatti, che si emettano assegni "postdatati" , per permettere al traente di costituire la provvista presso la banca. Tali titoli non sono nulli, ma il prenditore non è vincolato alla data indicata nel titolo perché l'assegno è sempre pagabile "a vista".

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