Forma


Abbiamo già visto che l'assegno ha la struttura della cambiale tratta.
Vediamo, ora, il contenuto del titolo ( in corsivo i collegamenti ipertestuali)

la denominazione di assegno bancario (o chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto
l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata
il nome di chi è designato a pagare (trattario, cioè una banca)
l'indicazione del luogo di pagamento
l'indicazione della data e del luogo di emissione dell'assegno
la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)

Secondo l'art. 2 l.a. la mancanza di questi elementi toglie al titolo il valore di assegno bancario. 
Tuttavia la mancanza di indicazione del luogo di pagamento e di emissione non rende l'assegno invalido perché le indicazioni mancanti sono sostituite da disposizioni di legge.  
La data di emissione potrebbe non essere quella effettiva. Accade, infatti, che si emettano assegni "postdatati" , per permettere al traente di costituire la provvista presso la banca. Tali titoli non sono nulli, ma il prenditore non è vincolato alla data indicata nel titolo perché l'assegno è sempre pagabile "a vista".

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