Forma
Abbiamo già visto che l'assegno ha la struttura della cambiale tratta.
Vediamo, ora, il contenuto del titolo:
| la denominazione di assegno bancario (o chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto |
| l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata |
| il nome di chi è designato a pagare (trattario, cioè una banca) |
| l'indicazione del luogo di pagamento |
| l'indicazione della data e del luogo di emissione dell'assegno |
| la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente) |
Secondo l'art. 2 l.a. la mancanza di questi elementi toglie al titolo il
valore di assegno bancario.
Tuttavia la mancanza di indicazione del luogo di pagamento e di emissione non
rende l'assegno invalido perché le indicazioni mancanti sono sostituite da
disposizioni di legge.
La data di emissione potrebbe non essere quella effettiva. Accade,infatti, che
si emettano assegni "postdatati" , per permettere al traente di costituire la
provvista presso la banca. Tali titoli non sono nulli, ma il prenditore non è
vincolato alla data indicata nel titolo perché l'assegno è sempre pagabile "a
vista".
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