Girata
(propria-impropria)

definizione è un ordine che il girante rivolge al debitore di pagare la somma indicata al nuovo creditore (giratario) a cui ha trasferito il possesso

 

Essendo la cambiale un titolo all'ordine  circola mediante girata, a meno che il traente abbia inserito nella cambiale le parole "non all'ordine" o un'espressione equivalente. In tal caso il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria del credito;
La funzione della girata è duplice, vediamola:

trasferimento con la girata si trasferisce il diritto di credito contenuto nel titolo

 

garanzia il girante diviene obbligato cambiario di regresso 

 

Quando la girata produce i suddetti effetti si dice "propria" che, a sua volta, può essere distinta in:

girata piena la girata è espressa con la formula" e per me pagate a ...", segue la firma del girante

 

girata in bianco sul titolo c'è solo la firma del girante;

 

Secondo l'art. 20 l.c. :"Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate" escluso il caso della girata in bianco.

Consideriamo, ora, il contenuto e la forma della girata:

contenuto
la girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta

 

la girata parziale è nulla

 

la girata al portatore vale come girata in bianco

 

 

forma
deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento)

 

deve essere sottoscritta dal girante

 

può essere apposta sulla faccia anteriore o a tergo del titolo, ma se è in bianco deve essere scritta a tergo o sull'allungamento

 

Anche in questo caso vale il principio dell'autonomia, ulteriormente puntualizzato nell'art. 21 l.c.

Se la girata non produce tutti gli effetti suoi tipici, si dice " impropria" e contiene le seguenti clausole:

per procura 
per incasso o espressione equivalente
in tal caso il giratario non acquista la proprietà del titolo, ma incassa la cambiale in nome e per conto del girante. Non può girarla.
valuta in garanzia
valuta in pegno
il giratario diviene creditore pignoratizio sulla cambiale; non può girarla (salvo che per procura) ma può esercitare tutti i diritti relativi al titolo ed a lui non possono essere opposte eccezioni fondate sui rapporti degli obbligati con il girante

 

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