Le eccezioni cambiarie

Parlando ei titoli di credito in generale abbiamo visto quali sono le eccezioni opponibili al portatore del titolo.
Vediamole ora in riferimento alla cambiale cominciando dalle reali.
( in corsivo i collegamenti ipertestuali)

eccezioni reali
di forma, fondate sulla mancanza di uno degli elementi essenziali del titolo (es. la denominazione "cambiale")
letterali, fondate sul contesto letterale del titolo (es. si pretende una somma superiore a quella riportata nel titolo)
fondate sulla mancanza delle condizioni per poter agire con quel titolo (es. prescrizione o agire in regresso senza aver levato il protesto)
fondate sulla falsità della firma, difetto di capacità o di rappresentanza

Eccezioni personali:

eccezioni personali
fondate sui rapporti personali tra portatore e debitore (es. compensazione)
opponibili quando il portatore, per evitare la proposizione di eccezioni personali ad un altro portatore, ha acquistato la cambiale per agire scientemente a danno del debitore
fondate sulla mancanza di titolarità o legittimazione del portatore (es. manca la serie continua di girate o il debitore ha le prove che il portatore non è il vero creditore)
fondate sull'abusivo riempimento o tardivo riempimento della cambiale in bianco
fondate sui vizi della volontà al momento dell'emissione o trasferimento della cambiale 

Come si vede i fatti posti a fondamento di alcune  eccezioni possono richiedere anche molto  tempo per essere accertati. Per questo motivo è stabilito che: " se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza" (art.65 l.c.).

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