Luogo di pagamento della cambiale

La cambiale deve essere presentata  per il pagamento nel luogo indicato nel titolo. La mancata indicazione di tale luogo non comporta la nullità della cambiale, ma l'applicazione delle norme di legge, vediamole:

luogo di presentazione per il pagamento
al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso
al domicilio dell'emittente in caso di vaglia cambiario
al domicilio dell'indicato al bisogno

La cambiale può essere pagata anche presso il domicilio di un terzo, in tal caso distinguiamo:

domiciliazione completa il pagamento sarà fatto dal terzo senza che assuma la veste di obbligato cambiario
domiciliazione incompleta il pagamento è fatto presso il terzo dal trattario o dall'emittente

In mancanza di indicazione circa il ruolo del terzo, si presume che la domiciliazione sia completa.

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