Obbligo dell'avviso

Secondo l'art. 52 l.c. è necessario che il portatore dia avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola "senza spese".

Chi ha ricevuto l'avviso deve poi, nei due giorni successivi, avvisare il precedente, che, a sua volta, avviserà quello precedente e così via in una sorta di "catena di S. Antonio" sino a giungere al traente che, alla fine riceverà l'avviso dal prenditore e quello del portatore del titolo.

La mancanza dell'avviso non porta alla perdita dell'azione di regresso, ma solo al risarcimento degli eventuali danni causati al girante non avvisato.

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