Prescrizione

Vediamo in che termini si prescrivono le azioni cambiarie, distinguendo tra obbligati diretti e di regresso.

termine di prescrizione contro gli obbligati diretti le azioni cambiarie contro l'accettante, l'emittente e i loro avallanti si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza

Termine contro gli obbligati di regresso:

termine di prescrizione contro gli obbligati di regresso
le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola "senza spese"
le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui
l'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

A differenza di quanto previsto nel codice civile circa gli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti degli obbligati solidali(art. 1310 c.c.), l'art. 95 l.c. dispone che l'interruzione della prescrizione vale solo contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo e non si estende agli altri obbligati cambiari.

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