Protesto

definizione il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario o, in mancanza, dal segretario comunale con il quale si constata il mancato pagamento o la mancata accettazione della cambiale

Non  sempre è indispensabile levare il protesto per non perdere l'azione di regresso. Il portatore può essere sollevato dal farlo se è stata inserita la clausola "senza protesto" ,"senza spese" o altra equivalente.
Negli altri casi il protesto è indispensabile e non ammette equipollenti a meno che vi sia una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del
pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario (o dall'emittente).

Vediamo, ora, come si leva il protesto:

soggetti abilitati a levare il protesto
notaio, ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario o, in mancanza, dal segretario comunale
il notaio e ufficiale giudiziario possono avvalersi di "presentatori" per far levare il protesto
il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può valersi del messo comunale

Termini:

termini per levare il protesto
per il mancato pagamento di una cambiale a vista deve essere levato nei termini di presentazione per il pagamento(un anno dall'emissione)
per gli altri casi il protesto per il mancato pagamento deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile
per la mancata accettazione deve essere levato entro i termini fissati per la presentazione alla accettazione

Quando il protesto non è eseguito nei suddetti termini, il portatore perde l'azione di regresso, ma conserva quella contro gli obbligati diretti. Vediamo in che luogo dev'essere levato: 

luogo del protesto
indirizzo indicato nel titolo
se manca l'indirizzo: al domicilio del trattario; al domicilio dell'accettante; presso il domiciliatario
se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede(protesto al vento)

Passiamo, ora, alle modalità:

modalità per levare il protesto
deve essere fatto con atto separato, oppure redatto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Se fatto con atto separato deve esserne fatta menzione sulla cambiale 
il protesto deve contenere: la data; il nome del richiedente; l'indicazione dei luoghi in cui è fatto; la sottoscrizione del notaio o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale

 

adempimenti successivi
i pubblici ufficiali che vi hanno provveduto devono annotarlo nel loro repertorio
il protesto è poi annotato sul bollettino dei protesti cambiari tenuto presso la camera di commercio e su appositi elenchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti

 

cancellazione e riabilitazione
Il debitore può far cancellare il suo nome dagli elenchi della camera di commercio  e del tribunale se paga nei 5 gg. successivi al protesto
se il debitore protestato ha adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ha subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato
protesto, la riabilitazione (art.17 l. n.108\1996)
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