Scadenza e pagamento della cambiale
Il giorno di scadenza della cambiale può essere determinato in quattro modi diversi, vediamo quali:
a vista | è pagabile alla presentazione a discrezione del portatore; deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla data di emissione. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti |
a certo tempo vista | la cambiale deve essere pagata alla scadenza di un periodo di tempo dalla presentazione della cambiale per l'accettazione (nella tratta) o all'emittente (nel vaglia) per il visto (es. pagamento dopo due mesi dalla presentazione) |
a certo tempo data | la cambiale deve essere pagata dopo un certo periodo di tempo dalla data di emissione (es. due mesi dalla data di emissione) |
a giorno fisso | nella cambiale è indicato il giorno di pagamento (es. 10 dicembre 2018) |
Non sono ammessi altri tipi di scadenza o scadenze successive.
Se nella cambiale non è indicata la scadenza, si considera a vista.
Consideriamo, ora, come deve avvenire il pagamento della cambiale:
cambiale a giorno fisso a certo tempo data o vista | il portatore deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi ma non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza |
mancata presentazione nei termine |
qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo |
luogo del pagamento | nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo |
pagamento parziale | il portatore non può rifiutare un
pagamento parziale; in questo caso il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza |
obblighi del debitore | con il pagamento è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. È tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti |
Ricordiamo, infine, che il pagamento può essere eseguito anche da una persona
che intervenga spontaneamente. Si parla in questi casi di pagamento per
intervento (artt. 78 e ss. l.c.).
Questo pagamento è eseguito quando si agisce nei confronti di un obbligato di
regresso ed ha proprio lo scopo di evitare l'azione di regresso del portatore
della cambiale. Il terzo che ha pagato l'intera somma più interessi e spese
subentra nella posizione del portatore soddisfatto.
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