Vendita
(natura giuridica-con effetti obbligatori-obblighi del venditore, evizione, vizi-obblighi del compratore-clausole contrattuali)

Costituisce il tipo più antico di contratto di scambio e, pur se non usato  esclusivamente per l'attività commerciale, ha un ruolo centrale nell'ambito dei contratti commerciali. Vediamone subito la definizione contenuta nell'art. 1470 c.c.:

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo

Passiamo, ora, a considerare la natura giuridica del contratto:

la vendita è un contratto
consensuale
ad efficacia reale 

Abbiamo visto che la vendita produce un effetto reale immediato. Tuttavia vi sono dei casi in cui il trasferimento della proprietà non è contemporaneo alla formazione del consenso, ma è successivo a questo. In tal caso la vendita avrà immediatamente solo effetti obbligatori, vediamone i casi:

casi di vendita con effetti obbligatori

vendita di cose generiche
art. 1378 c.c.
la proprietà passa al compratore solo con l'individuazione fatta con l'accordo delle parti
vendita di cose future
art. 1472 c.c.
la proprietà passa al compratore solo quando la cosa viene ad esistenza
vendita con riserva di proprietà
art. 1523 c.c.
si tratta della vendita a rate, dove la proprietà passa al compratore con il pagamento dell'ultima rata
vendita di cose altrui
art. 1478 c.c.
si può vendere anche una cosa altrui; in tal caso il venditore è obbligato a far acquistare la cosa al compratore che diverrà proprietario nello stesso momento in cui il venditore sarà riuscito ad acquistare effettivamente la cosa

Gli obblighi del venditore

La vendita, di regola, ha effetti reali e non obbligatori; ciò non vuol dire che, oltre l'effetto reale, non si producano anche degli effetti obbligatori. Con il contratto, infatti, le parti sono obbligate a rendere effettivo quello che già si è verificato nel mondo giuridico. Vi sono, quindi due obblighi principali per le parti che sono:
per il venditore, consegnare la cosa;
per il compratore, pagare il prezzo.
Vediamoli in dettaglio:

obblighi del venditore
art. 1476 c.c.
consegnare la cosa al compratore
fare acquistare la proprietà al compratore se la vendita è obbligatoria (come nella vendita di cosa generica)
di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

In caso d'inadempimento dell'obbligo di consegnare la cosa, il compratore può:

chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento
procedere all'esecuzione coattiva solo se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente.  Il compratore può fare acquistare le cose, a spese del venditore, da un intermediario o da un commissionario nominato dal tribunale (art. 1516 c.c.)

Ricordiamo che nel caso in cui la merce è in viaggio, può aversi l'ipotesi di vendita su documenti. In tal caso il venditore è obbligato a consegnare al compratore i titoli rappresentativi della merce.  

Gli obblighi del compratore

Obbligo principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo,di solito nel luogo dove la merce sarà consegnata.
Se il prezzo non è esattamente determinato, deve essere perlomeno determinabile. Se il prezzo non è determinato, il codice civile all'articolo 1474 stabilisce che:

se il prezzo ha oggetto cose che il venditore vende abitualmente, mancando accordo delle parti o un prezzo d'imperio, si applicherà il prezzo normalmente praticato da quel venditore 
se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina 

Le spese della vendita, salvo patto contrario, sono a carico del compratore.

Clausole contrattuali

Consideriamo, ora, alcune clausole tipiche della vendita i merci:

Vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.)

si ha quando il compratore subordina la vendita all'esame della cosa (al suo gradimento). L'esame deve essere fatto nel termine fissato dagli usi o, in mancanza, fissato dal venditore

Vendita a prova (art. 1521 c.c.)

si ha quando il compratore si riserva di provare la merce per verificare se ha le qualità pattuite ed è idonea all'uso cui è destinata; la prova è considerata condizione sospensiva dell'efficacia del contratto

Vendita su campione (art. 1522 c.c.)

trattandosi di merce divisibile, il compratore l'acquista su di un esemplare della stessa, il campione; quest'ultimo deve possedere le stesse qualità della merce, pena la risoluzione del contratto

Vendita su tipo campione (art. 1522 c.c.)

trattandosi di merce divisibile, il compratore l'acquista su di un esemplare della stessa; in questo caso, però, si fa riferimento ad un oggetto che ne rappresenta la qualità anche in modo approssimativo. Il contratto si risolve solo se la difformità della merce dal campione sia notevole

 

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