Vicende della condizione

 
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La condizione, come abbiamo visto, è una delle clausole più frequentemente usate dai soggetti di un negozio giuridico, elemento accidentale che si liberi di apporre o meno;
ciò però, non deve far credere che il potere di soggetti sia illimitato anche in merito al tipo di condizione, perché attraverso questo elemento si potrebbe facilmente eludere divieti imposti dall'ordinamento, oppure dare validità a negozi giuridici che, per il modo in cui vengono usati, non avrebbero alcun riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico; chiariamo quindi il nostro discorso cominciando a considerare in quali casi non si riconosce validità alla condizione, situazioni che possono portare a travolgere l'intero negozio giuridico.

Condizioni illecite o impossibili;

Condizione illecite- sono quelle contrarie a norme imperative all'ordine pubblico e al buon costume.
Questo tipo di condizioni rendono nullo il contratto cui sono apposte, come ad esempio nel caso in cui io mi impegni a vendere un appartamento a condizione che l'acquirente mi permetta la spaccio di droga in una stanza dello stesso. Diversamente, però, bisogna ragionare  nel caso in cui la condizione sia apposta in negozi mortis causa; in quest'ultimo caso la condizione illecita non rende nullo il negozio, ma si considera non apposta (art. 634 c.c.) come ad esempio nel caso in cui si dica " nomino mio erede Tizio se ucciderà Caio ".
Anche in questo caso, però, la condizione può rendere nullo l'intero negozio quando sia stata l'unico motivo che ha determinato il testatore a disporre
(art. 626 c.c.)

Condizioni impossibili- solo quelle che non hanno alcuna possibilità di realizzarsi;
esempio tipico " ti darò 100 se toccherai il cielo con un dito ". Anche in questo caso bisogna distinguere tra negozi inter vivos e mortis causa;
nei primi la condizione renderà nullo l'intero negozio, mentre nei negozi mortis causa si avrà per non apposta a meno che non sia stato l'unico motivo che
ha spinto il testatore a disporre.

Sempre in merito alle condizioni impossibili bisogna distinguere il caso  della condizione sospensiva da quello della condizione risolutiva;
la prima, se impossibile, comporta la nullità dell'intero contratto mentre la seconda non influisce sulla sua validità.
Un esempio chiarirà come mai esiste questa differenza: " ti darò 100 se toccherai il cielo con un dito ". In questo caso è evidente per quale motivo la condizione
rende nullo l'intero negozio.
Condizione risolutiva impossibile: " continuerai abitare della mia casa sino a quando toccherai il cielo con un dito ".
Qui il contratto è perfettamente valido in quanto intendo consentire, in realtà, l'uso perpetuo della mia abitazione.

La condizione illecita o impossibile può essere apposta anche ad un patto contrattuale e non a tutto l'intero negozio;
in questo caso vi sarà la nullità della singolo patto a meno che risulti che le parti non avrebbero concluso quel contratto senza il patto reso nullo dalla
condizione (art. 1419 c.c.).

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