Vizi del consenso

Secondo l'articolo 122 del codice civile, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza, determinato timore di eccezionale gravità, da errore sulla identità del coniuge o da errore essenziale sulle sue qualità personali.

Come si vede si tratta di ipotesi distinte. Analizziamole una per una

La violenza; è il caso in cui consenso del coniuge sia stato estorto con la minacce; si tratta, quindi, di violenza morale, ipotesi è identica a quella già studiata in relazione all'annullabilità dei contratti

Timore di eccezionale gravità derivato da cause esterne allo sposo; i casi in cui può verificarsi questa ipotesi sono molteplici; chiariamo subito che questo timore prescinde da una minaccia e non deve essere ispirato dallo sposo. Potremmo pensare, ad esempio, al matrimonio contratto per sfuggire a persecuzioni razziali o politiche. È comunque irrilevante il timore putativo, cioè quello che non trova giustificazione in ragioni obiettive

Errore sull'identità della persona dell'altro coniuge; ipotesi più di scuola che reale. È il caso, ad esempio, di chi commette un vero e proprio sbaglio sulla persona che ha sposato, magari perché sotto il velo non aveva visto trattarsi di un'altra donna. Non ricorre questa ipotesi nel caso di matrimonio contratto sotto falso nome, poiché qui non vi è alcun errore sull'identità della persona. Basterà semplicemente rettificare l'atto

Errore sulle qualità personali dell'altro coniuge; in questo caso l'errore verte sulla qualità del coniuge che sia essenziale alla prestazione del consenso al matrimonio. L'articolo 122 elenca cinque ipotesi tassative di errore essenziale che  riportiamo nel collegamento

In tutti questi casi si decade dall'impugnazione se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore, oppure sia stato scoperto l'errore. Si tratta di ipotesi di annullabilità relativa, poiché la legittimazione ad impugnare spetta solo al coniuge

Simulazione

è l'ipotesi in cui i coniugi contraggono matrimonio con l'accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare diritti presso discendenti( art. 123 c.c.).
È divenuta abbastanza frequente alla pratica. Capita, infatti, che cittadini stranieri residenti al di fuori della Unione Europea per acquisire la cittadinanza italiana combinino matrimoni simulati con cittadini italiani. Si tratta quindi di una ipotesi di simulazione (secondo parte della dottrina) relativa, poiché devono necessariamente esistere precedenti accordi. A differenza dei casi ordinari simulazione si ritiene ammissibile la prova per testi. Si decade dalla azione dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio o nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi dopo la celebrazione

Accenniamo ora all'azione di nullità del matrimonio.

Questa è personale ed intrasmissibile, tanto è vero che il pubblico ministero, che spesso è anche legittimato, non può proporla dopo la morte del coniuge.

Secondo l'articolo 126 del codice civile durante la pendenza del giudizio nullità il tribunale può ordinare la separazione temporanea dei coniugi.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione