2215-bis. Documentazione
informatica.
I libri, i repertori, le
scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura
o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui
al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i
mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono
informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare
tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa
in opera, della marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti
al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi
precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una
nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo
trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici,
secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia
probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile. |