| 2215-bis. Documentazione 
		informatica.  I libri, i repertori, le 
		scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per 
		disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura 
		o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con 
		strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui 
		al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i 
		mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono 
		informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su 
		diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti 
		dalla legge.Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri 
		obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la 
		tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare 
		tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti 
		informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa 
		in opera, della marcatura temporale e della firma digitale 
		dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti 
		al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi 
		precedenti.
 Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma 
		digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una 
		nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo 
		trimestrale di cui al terzo comma.
 I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, 
		secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia 
		probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
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