Incorporazione di società possedute al novanta per cento Questa ipotesi, prevista dall'art. 2505 bis, è parzialmente diversa dalla precedente, poiché la società incorporante non possiede tutte le azioni o quote della società incorporata ma il 90%; è quindi necessario prevedere forme di tutela per quel 10% di capitale sociale residuo. In questi casi sarà possibile evitare il deposito e la redazione della relazione degli esperti, ma solo se ai soci di minoranza della società incorporata sia concesso di vendere le proprie azioni, alla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Anche in questo caso è prevista una deroga, se prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla competenza dell'assemblea in merito alla fusione attribuendo la relativa decisione all'organo amministrativo della società incorporante. |
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