Accettazione dell'eredità

 

nozione
(art.
470 c.c.)

è l'atto unilaterale e non recettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità esercita il suo diritto di acquistare l'eredità

Secondo l'art. 459 c.c. l'eredità si acquista con l'accettazione che, se esercitata, produce i suoi effetti sin dal momento in cui si è aperta la successione; dalla lettura di questo articolo si comprende come sia necessario distinguere il diritto di accettare l'eredità dal negozio di accettazione.
È chiaro che l'uno presuppone l'altro e che tale diritto sorge in testa al chiamato all'eredità dal momento della apertura della successione.

Vediamo gli aspetti essenziali del diritto di accettazione.

natura

diritto potestativo che sorge in testa al chiamato all'eredità dal momento della apertura della successione

prescrizione

il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale (artt. 633 e ss. c.c.), dal giorno in cui si verifica la condizione (art. 480 c.c. ma ricordiamo l'ipotesi dell'art. 485 c.c.); in caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

trasmissione del diritto

se il chiamato all'eredità muore senza aver esercitato il suo diritto, questo si trasmette ai suoi eredi (art. 479 c.c.); la regola dell'art. 479 si spiega considerando che il diritto di accettazione, avendo prevalente natura patrimoniale, si trasmette agli eredi insieme al patrimonio del de cuius

decadenza dal potere di accettazione

è l'ipotesi dell'art. 481 c.c. dove, per porre fine ad una situazione di incertezza, si consente a chiunque abbia interesse di chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare, decade dal potere di accettare l'eredità

In merito a quanto riportato in tabella, è necessario fare due importati precisazioni in merito alla prescrizione e alla decadenza dal potere di accettare l'eredità.

Sulla prescrizione del diritto di accettare l'eredità, osserviamo che se vi sono altri chiamati, il termine corre anche per loro, a meno che non vi sia stato acquisto dell' eredità poi venuto meno da parte dei primi chiamati.

Sulla decadenza dal potere di accettare ricordiamo che oltre l'ipotesi riportata in tabella ex art. 481, si decade dall'accettazione anche nel caso dell'art. 487 ultimo comma.

Consideriamo, ora, il negozio di accettazione.

Come già detto, si tratta di negozio unilaterale e non recettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità esercita il suo diritto di acquistare l'eredità. Si tratta di un atto che non ammette l'apposizione di termini o condizioni (actus legitimus), che, se apposti, lo renderebbero nullo; analoga conseguenza si avrebbe nel caso di accettazione parziale (art. 475 c.c.). La nullità, però, non fa perdere al chiamato il diritto di accettare (o di rinunziare) che potrà sempre esercitare in un secondo momento.
Una volta esercitata l'accettazione, non sarà più possibile revocarla: semel heres semper heres.

Veniamo ora ai tipi di accettazione.

L'art. 470 c.c. distingue, in merito alle modalità di accettazione, due ipotesi.

accettazione pura e semplice in questo caso l'erede accetta provocando la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius; di conseguenza sarà responsabile per i debiti che gravano sull'eredità anche se sono superiori all'attivo ereditario
accettazione con beneficio di inventario in questo caso l'erede, per evitare la confusione del suo patrimonio con quello dell'erede, accetta con beneficio di inventario. In tal modo risponderà dei debiti che gravano sull'eredità solo nei limiti del valore dell'attivo dell'eredità

Ci occuperemo successivamente dell'accettazione con beneficio di inventario; osserviamo da subito, però, che questa non è una condizione posta all'accettazione e, comunque, comporta l'acquisto della qualità di erede.

In merito alla forma dell'accettazione (art. 474 c.c.) distinguiamo tra:

accettazione espressa
(art.
475 c.c.)

si ha quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede. Per la sua validità è quindi necessaria la forma scritta; di conseguenza sarà nulla una accettazione verbale

accettazione tacita
(art.
476 c.c.)

si verifica questa ipotesi quando il chiamato all'eredità compie degli atti concludenti e dal significato univoco dal quale si desume la sua volontà di accettare. Il comportamento del chiamato deve essere valutato oggettivamente, nel senso che da questo deve emergere la volontà di accettare, indipendentemente dall'accertamento della sua effettiva volontà; questa ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento dei debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità o, all'opposto, nella riscossione dei crediti scaturenti dall'eredità

 Gli articoli 477 e 478 c.c. prevedono due ipotesi di accettazione tacita qualificata, cioè espressamente previste dalla legge; vediamole.

accettazione legale

donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: se il chiamato all' eredità dona, vende o cede i suoi diritti di successione, tale comportamento vale come accettazione (tacita qualficiata) dell'eredità
rinunzia ai diritti di successione fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni dei chiamati: importa accettazione (tacita qualificata) dell'eredità

La seconda ipotesi di accettazione legale non deve far pensare ad una sanzione per il chiamato che invece di rinunciare semplicemente, rinuncia dietro corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.  È vero, invece, che il chiamato per trasferire i diritti di successione deve necessariamente divenirne prima titolare, ed è per questo che tale rinunzia (detta anche rinunzia traslativa) integra un'ipotesi di accettazione tacita.

Altre ipotesi di accettazione senza espressa dichiarazione sono:

  1. presa di possesso dei beni ereditari senza aver compiuto l'inventario nel termine  entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (art. 485 c.c.);
  2. sottrazione dei beni ereditari (art. 527 c.c.);

Queste ipotesi, però, non integrano una accettazione tacita, ma, piuttosto, un caso di accettazione ope legis che si verifica anche contro la volontà del chiamato.

All'eredità, come abbiamo visto, si può rinunziare, ma una volta accettata non è possibile la revoca della accettazione; è però possibile impugnare l'accettazione in due ipotesi:

impugnazione dell'accettazione


impugnazione per violenza o dolo:
possibile solo per l'accettazione espressa. La violenza o il dolo sono rilevanti da chiunque provengano (art. 482 c.c.)

Non è possibile impugnare l'accettazione anche per errore a causa dell'espresso divieto del primo comma dell'art. 483 c.c. Il rigore del primo comma dell'art. 483 è tuttavia mitigato dal successivo secondo comma, dove si fa il caso che si scopra un testamento dopo che si sia intervenuta l'accettazione. In tal caso l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.

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