Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

 

Il d.l. 83\2015 convertito con l. 132\2015 ha introdotto l’art. 182 septies nella legge fallimentare; si tratta di una nuova possibilità che è offerta al debitore che presenta un accordo di ristrutturazione dei debiti e abbia almeno la metà dei suoi debiti complessivi con banche e intermediari finanziari.

È possibile, infatti, che le proposte di ristrutturazione e di moratoria dei crediti vincolino, alle condizioni previste dall’articolo anche altre banche e istituti finanziari che non hanno aderito all’accordo.

La cosa non è “normale” perché bisogna tenere a mente cosa dicono gli articoli 1372 e 1411 del codice civile.

 

Secondo l’art. 1372:

“Efficacia del contratto.

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

 

Questo articolo ci fa capire che un contratto stipulato tra le parti non produce effetti nei confronti dei terzi se non nei casi previsti dalla legge e uno dei casi è l’art. 1411 c.c. che si riferisce al contratto a favore del terzo.

L’art. 1411 prevede regole rigide sul contratto a favore del terzo; in generale questo deve essergli solo favorevole e il terzo deve dichiarare di dover profittare della convenzione stipulata a suo favore.

Se non ciò non accade il contratto non avrà efficacia nei confronti del terzo.

Qui, invece, come vedremo, l’accordo stipulato tra debitore e banche o intermediari finanziari vincola anche quegli istituti che non hanno aderito all’accordo. Com’è possibile?

 

È possibile grazie al primo comma dell’art. 182 septies che così recita:

 

“Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari”.

 

Quindi il primo comma dell’art. 182 septies si pone come norma speciale (e anche eccezionale) rispetto alle regole degli articoli 1372 e 1411 c.c. e quindi i non aderenti all’accordo dovranno “subire” tale accordo.

 

Passiamo ora ai diversi casi, e cominciamo con l’ipotesi dell’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dal secondo comma dell’art. 182 septies.

Come abbiamo visto si parte da una situazione in cui il debitore- impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo.

Ciò posto il nostro debitore- impresa (che ovviamente può essere anche una società) quando presenta un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. può individuare una o più categorie tra i creditori  banche o intermediari che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei.

In questo caso, con il ricorso ex art. 182 bis comma primo , il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria.

Il debitore, poi, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Aggiungiamo poi che una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

E se gli istituti creditori avevano ipoteche sui beni del debitore? Queste ovviamente rimarranno, ma non si terrà conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Fatti tutti gli adempimenti deciderà il tribunale circa l’omologazione dell’accordo; quest’ultimo, infatti, procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

 

Quello che abbiamo visto sino a ora riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma c’è pure l’altro caso, quello della convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari.

 

Secondo l’art. 182 septies comma 5:

“Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria”.

 

Come si vede anche qui la convenzione vincola anche gli altri istituti che non vi hanno aderito.

 

Ci potremmo fermare qui, ma è certo che la posizione dei non aderenti agli accordi e convenzioni sembra davvero troppo svantaggiata; per questo motivo l’art. 182 septies prevede che in entrambi i casi che abbiamo considerato, che i non aderenti all’accordo possano proporre opposizione.

Questi hanno trenta giorni di tempo dalla data di notificazione del ricorso (art. 182 septies comma 4) , nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, e trenta giorni di tempo dalla comunicazione della convenzione di moratoria per proporre opposizione.

 

Per il sesto comma dell’art. 182 septies:

“Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183”.

 

Si aggiunge poi che in nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui abbiamo parlato ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti e comunque non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

 

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