Acquisto perdita e successione nel possesso

Il possesso, risolvendosi in una situazione di fatto, si acquista e si perde per il verificarsi di fatti materiali.

Sappiamo, infatti, che i diritti possono sorgere e trasferirsi per il verificarsi di fatti giuridici, astratti, potremmo anche dire; il diritto di proprietà, ad esempio, può trasferirsi grazie ad un contratto che è un atto giuridico, senza che vi sia la consegna materiale della cosa;

Nel possesso, invece, di regola è necessario un atto materiale affinché nasca o si trasferisca, atto materiale cui si accompagni l'animus di possedere, di appropriarsi del bene.

Fatta questa precisazione, passiamo ad elencare i modi di acquisto del possesso, che al pari dei diritti, possono essere a titolo originario o derivativo.

acquisto a titolo originario

apprensione materiale della cosa con l'animus di possederla.
Non sono idonei all'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.)

Per acquistare il possesso a titolo originario è quindi necessario appropriarsi della cosa, sempre che l'appropriazione non avvenga per l'altrui tolleranza; se quindi il mio vicino di casa è solito usare la mia falciatrice per il suo giardino, questo non lo farà divenire un possessore.

Passiamo a elencare i modi di acquisto a titolo derivativo.

 acquisto a titolo derivativo

attraverso la consegna

consegna effettiva del bene (traditio), il bene è materialmente consegnato al nuovo possessore
consegna simbolica (traditio simbolica)  non si consegna il bene, ma un oggetto che lo rappresenti, come i documenti o le chiavi

successione (art. 1146 c.c. comma 1)

l'erede continua il possesso del suo dante causa con effetto dalla apertura della successione

accessione (art. 1146 c.c. comma 2)

il successore a titolo particolare, legatario o divenuto tale per atto tra vivi, può unire il suo possesso con quello del suo autore

Nella tabella abbiamo visto i modi di acquisto del possesso a titolo derivativo, ma è ora necessario approfondire le regole che abbiamo indicato;

Cominciamo con la consegna.

Abbiamo visto che il possesso non è solo l'attività corrispondente a quella esercitabile nel diritto di proprietà, ma anche quella di un altro diritto reale; di conseguenza colui che esercita il possesso come usufruttuario non potrà trasferirlo come proprietario, anche se il nuovo possessore abbia un altro animus, a meno che non intervenga una interversione del possesso.

In merito alla consegna tradizionalmente se ne individuano diversi tipi;

La prima è quella "normale" cioè il trasferimento materiale del bene, la traditio.
C'è poi la "traditio longa manu", dove il bene non è materialmente consegnato, ma messo a disposizione del nuovo possessore che dovrà apprenderlo materialmente.

Della consegna simbolica (traditio simbolica) ne abbiamo già parlato nella tabella, mentre non abbiamo ancora accennato alla "traditio ficta".
In questa ipotesi non vi è consegna, nemmeno simbolica, perché non muta la relazione materiale del possessore con il bene, ma solo l'animus.

Ne conosciamo due casi:

  1. traditio brevi manu: il detentore diviene possessore in seguito ad un accordo con il vecchio possessore, come nel caso in cui il conduttore diviene proprietario dell'appartamento;
  2. constitutum possessorium: è l'ipotesi opposta alla precedente, il possessore diviene detentore, come nella ipotesi in cui il proprietario venda il suo appartamento divenendone conduttore.

In merito alle ipotesi di successione e accessione, sono due le nostre principali considerazioni;

Per la successione notiamo che l'art. 1146 non dice che il possesso continua nell'erede "dal momento" dell'apertura della successione, ma "con effetto" dalla apertura della successione; si vuole quindi intendere che l'erede diverrà possessore in seguito all'accettazione della eredità, ma questa, per il possesso, avrà efficacia retroattiva dalla apertura della successione; di conseguenza non vi sarà interruzione nel possesso tra erede e il suo dante causa.

Per l'accessione, l'art. 1146 comma 2, permette al successore a titolo particolare (l'acquirente, ad esempio) di unire il suo possesso con quello del suo autore; in questo modo il nuovo possessore potrà sommare il suo possesso con quello precedente per raggiungere un determinato effetto giuridico.

Concludiamo il paragrafo occupandoci della perdita del possesso.

Poiché, come più volte abbiamo ribadito, il possesso è costituto da "corpus e animus", si perderà quando verranno meno uno o entrambi questi elementi.
Il venir meno del corpus causa la perdita del possesso solo quando sia duraturo, e non temporaneo come quando si dimentica un oggetto che si può facilmente recuperare; in altre parole è necessario perdere definitivamente la signoria sulla cosa.
 

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