Adozione internazionale

La legge sull'adozione ha previsto anche la procedura per l'adozione di minori stranieri.

Vediamola nella sottostante tabella.

 

 

A questo punto gli aspiranti che hanno ricevuto il decreto di idoneità devono conferire incarico di curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali  costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'ente incaricato provvederà a svolgere le attività di cui al punto 3 dell'art. 31 l. 187\1983 e trasmette i risultati alla Commissione per le adozioni internazionali che, valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

Il minore straniero  acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Diviene cittadino italiano  per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Se residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, intendono adottare in minore italiano devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
 

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