Agenzia

definizione
art. 1742 c.c.
col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata

Questa definizione merita di essere ulteriormente chiarita e specificata; analizziamola dettagliatamente:

scopo dell'agente è la sola promozione dell'attività del preponente 
l'attività dell'agente deve essere stabile e non occasionale 
se l'agente può anche concludere i contratti in nome e per conto del preponente sarà rappresentante di commercio
il contratto deve essere provato per iscritto e ogni parte deve ottenerne copia. Tale diritto è irrinunciabile

Vediamo, ora, la posizione delle parti, ricordando che questa normativa si applica anche agli agenti di assicurazione se non derogata da norme speciali che li riguardano.

posizione dell'agente
nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede e attenersi alle sue istruzioni (art. 1746 c.c.)
non può però essere ritenuto responsabile dell'inadempimento del terzo, ma eccezionalmente può prestare garanzia per l'inadempimento del terzo (art. 1746 c.c. comma 3)
ha diritto di esclusiva nella zone assegnatagli (art. 1743 c.c.)
ha diritto alla provvigione per tutti gli affari che ha fatto concludere al preponente per effetto del suo intervento (art. 1748 c.c.)
la provvigione spetta dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo
se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto ad una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice  secondo equità
non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia
deve essere iscritto presso un apposito ruolo presso la camera di commercio

Passiamo a considerare la posizione del preponente:

posizione del preponente
nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede e fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto (art. 1749 c.c.)
non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività (art. 1743 c.c.)
deve corrispondere una indennità all'agente alla cessazione del rapporto(art.1751 c.c.)
dopo lo scioglimento del rapporto può stipulare un patto che limiti la concorrenza da parte dell'agente (art. 1751 bis c.c.)

Ricordiamo, infine, che se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito (art. 1750 c.c.).

Come spesso accade in questi casi la disciplina del contratto di agenzia è spesso integrata da norme speciali che si aggiungono o si sostituiscono a quelle del codice civile.
Ricordiamo la legge 3 maggio 1985 n. 204 che ha istituito i ruoli degli agenti presso le camere di commercio, e , ancora, ricordiamo che gli accordi economici collettivi stipulati con le associazioni di imprenditori preponenti.

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