Amministrazione della comunione

Il legislatore nel prevedere la comunione legale ne ha anche regolato l'amministrazione.

Vediamo, quindi, nella sottostante tabella le regole previste dagli articoli 180 e seguenti del codice civile.

atti di ordinaria amministrazione e rappresentanza processuale

ogni coniuge può stare in giudizio per la comunione e può amministrarla disgiuntamente dall'altro

atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ed atti relativi all'acquisto o alla concessione di diritti personali di godimento

per questi atti è prevista l'amministrazione congiunta dei coniugi come pure la rappresentanza processuale per le relative a azioni.
In riferimento agli atti relativi a diritti di godimento, la cassazione ha ritenuto che se il coniuge si impegna in qualità di conduttore, non necessariamente entrerà a far parte del rapporto l'altro coniuge; se invece il coniuge riveste la qualità di locatore anche l'altro potrà intervenire nelle vicende relative al contratto di locazione sempreché sia ravvisabile il suo consenso alla locazione. Nel caso in cui uno dei coniugi sia impedito alla amministrazione l'altro potrà essere autorizzato dal giudice a compiere l'atto
(art. 182 c.c.)

rifiuto del consenso di un coniuge per gli atti di straordinaria amministrazione o per la concessione o acquisto di diritti di godimento

secondo l'articolo 181 c.c. l'altro coniuge potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione alla stipulazione dell''atto quando sia necessario agli interessi della famiglia o dell'azienda che fa parte della comunione

atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge 

se riguardano beni immobili o beni mobili registrati gli atti compiuti senza consenso sono annullabili entro un anno dalla conoscenza che il coniuge ha avuto dell'atto o, in ogni caso, entro un anno dalla trascrizione;
se riguardano beni mobili non registrati l'altro coniuge è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima della alienazione o, dove ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente

I beni della comunione costituiscono la garanzia principale per le obbligazioni contratte dai coniugi e rispondono, in via sussidiaria, anche dei debiti assunti dal coniuge nei confronti dei suoi creditori particolari. Vediamo, quindi, nel dettaglio questi casi.

obblighi gravanti sui beni della comunione

rispondono di tutti i carichi dell'amministrazione; di ogni obbligazione contratta dai coniugi nell'interesse della famiglia; di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi (art. 186 c.c.).

responsabilità per le obbligazioni contratte dai coniugi

i creditori dei coniugi, e quindi della comunione, possono soddisfarsi sui beni oggetto della comunione e solo in via sussidiaria sui beni personali dei singoli coniugi ma solo nella misura della metà del credito per ogni coniuge (art. 190 c.c.)

responsabilità per le obbligazioni contratte dal singolo coniuge al di fuori della comunione

i creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione solo quando quelli del singolo coniuge non siano sufficienti e fino al valore della quota del singolo coniuge, cioè sino alla metà. Sono in ogni caso preferiti i creditori della comunione a quelli del singolo coniuge (art. 189 c.c. comma 2)

 
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