Anticresi

nozione
(art. 1960 c.c.)

è il contratto con il quale il debitore o un terzo per lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi e poi al capitale dovuto
 
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Dalla struttura di questo contratto si capisce come mai non è più utilizzato nella pratica;
è abbastanza difficile, infatti, che il debitore consegni al creditore un immobile affinché quest'ultimo si soddisfi sui frutti di detto immobile, e questo non solo perché il debitore potrebbe usare in maniera diversa l'immobile per estinguere il suo debito (affittandolo ad esempio), ma anche perché il creditore è anche obbligato, salvo patto contrario, a sopportare tributi e pesi dell'immobile;
è, poi, comunque obbligato a amministrarlo e conservarlo (art. 1961 c.c.) e a sopportare, insieme al debitore, le notevoli spese di trascrizione, stipula del contratto avendo l'anticresi ad oggetto beni immobili.

L'anticresi è, in definitiva, un residuo di un passato dove i rapporti tra creditore e debitore erano impostati su basi ben diverse da quelle attuali.

È anche vero, però, che questo argomento è ancora chiesto alle sedute d'esame, forse per verificare il grado di attenzione dello studente a tutti gli argomenti della materia, anche quelli più "strani".

In ogni caso l'anticresi ha  una funzione di garanzia (ed è per questo che qui ce ne occupiamo) del credito e, per l'accessorietà che la lega al credito, ne segue le vicende; l'estinzione o l'invalidità del credito comporterà, di conseguenza, l'estinzione o l'invalidità dell'anticresi;

In merito alla disciplina possiamo così sintetizzarne gli elementi fondamentali.

disciplina

durata l'anticresi dura sino a quando il creditore non sia stato intermente soddisfatto, salvo che ne sia stata stabilita una diversa durata; in ogni caso non può superare i dieci anni (art. 1962 c.c.)
divieto di patto commissorio non è possibile convenire che in caso di inadempimento la proprietà dell'immobile passi al creditore (art. 1963 c.c.)
forma avendo ad oggetto beni immobili (sia urbani che rustici) per la sua validità (ad substantiam) è necessaria la forma scritta

 

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