Articoli 17  31 del regolamento

Costituzione di una SE mediante fusione

Articolo 17

1. Una SE può essere costituita mediante fusione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La fusione può avvenire:

a) secondo la procedura di fusione mediante incorporazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE(7);

b) oppure secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova società conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 di detta direttiva.

Nel caso di fusione mediante incorporazione, la società incorporante assume la forma di SE contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, la SE è la nuova società.

Articolo 18

Per le materie non contemplate dalla presente sezione o, nel caso in cui una materia sia contemplata parzialmente, per gli aspetti da essa non contemplati, ogni società che partecipa alla costituzione di una SE mediante fusione è soggetta, conformemente alla direttiva 78/855/CEE, alle disposizioni della legge dello Stato membro da cui dipende in materia di fusione delle società per azioni.

Articolo 19

La legge di uno Stato membro può prevedere che la partecipazione di una società soggetta alla legge di tale Stato membro, alla costituzione di una SE mediante fusione non possa aver luogo se un'autorità competente di tale Stato membro vi si oppone prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 25, paragrafo 2.Tale opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico e deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 20

1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società che si fondono redigono un progetto di fusione. Il progetto contiene:

a) la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si fondono nonché quelle previste per la SE;

b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo della compensazione;

c) le modalità di assegnazione delle azioni della SE;

d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che si fondono si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;

f) i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;

g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che si fondono;

h) lo statuto della SE;

i) informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.

2. Le società che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di fusione.

Articolo 21

Per ciascuna delle società che si fondono, fatti salvi i requisiti supplementari imposti dallo Stato membro da cui la società in questione dipende, le indicazioni seguenti devono essere pubblicate nel bollettino nazionale di tale Stato membro:

a) il tipo, la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si fondono;

b) il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna delle società che si fondono, gli atti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 68/151/CEE, nonché il numero di iscrizione nel registro;

c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori della società in questione conformemente all'articolo 24, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;

d) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte degli azionisti di minoranza della società in questione conformemente all'articolo 24, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;

e) la denominazione sociale e la sede sociale previste per la SE.

Articolo 22

Come alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che si fondono, uno o più esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legge è soggetta una delle società che si fondono o la futura SE, possono esaminare il progetto di fusione e redigere una relazione unica destinata a tutti gli azionisti.

Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che si fondono qualsiasi informazione ritenuta necessaria a permettere loro di assolvere le loro funzioni.

Articolo 23

1. L'assemblea generale di ciascuna delle società che si fondono approva il progetto di fusione.

2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna delle società che si fondono possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.

Articolo 24

1. La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna delle società che si fondono si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto della natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne la tutela degli interessi:

a) dei creditori delle società che si fondono;

b) degli obbligazionisti delle società che si fondono;

c) dei portatori di titoli diversi dalle azioni forniti di diritti speciali nelle società che si fondono.

2. Uno Stato membro può adottare, nei confronti di società dipendenti dalla sua giurisdizione che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la tutela degli azionisti di minoranza che si sono pronunciati contro la fusione.

Articolo 25

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa a ciascuna società che si fonde, conformemente alla legislazione applicabile in caso di fusione di società per azioni nello Stato membro cui la società che partecipa alla fusione è soggetta.

2. In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità competente rilascia un certificato attestante in modo concludente l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

3. Se la legge di uno Stato membro cui è soggetta una società che si fonde prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio delle azioni, ovvero una procedura di compensazione degli azionisti di minoranza, senza impedire l'iscrizione della fusione, tali procedure si applicano unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, le altre società che si fondono, situate in Stati membri la cui legge non prevede siffatte procedure, accettano esplicitamente la possibilità per gli azionisti di tale società di far ricorso alle procedure summenzionate. In tali casi, un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità competente può rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già stata avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della società incorporante e di tutti i suoi azionisti.

Articolo 26

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SE, da un organo giurisdizionale, da un notaio o altra autorità competente nello Stato membro della futura sede della SE a cui compete il controllo di questo aspetto della legittimità della fusione delle società per azioni.

2. A tal fine ogni società che si fonde trasmette a detta autorità il certificato previsto dall'articolo 25, paragrafo 2 entro sei mesi dal rilascio nonché una copia del progetto di fusione, approvato dalla società.

3. L'autorità di cui al paragrafo 1 controlla in particolare l'avvenuta approvazione, da parte delle società che si fondono, di un progetto di fusione negli stessi termini, nonché la definizione di modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE.

4. Detta autorità si accerta inoltre che la costituzione della SE sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato della sede sociale, conformemente all'articolo 15.

Articolo 27

1. La fusione e la costituzione simultanea della SE prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta nel registro di cui all'articolo 12.

2. L'iscrizione della SE è subordinata all'espletamento di tutte le formalità previste dagli articoli 25 e 26.

Articolo 28

Per ciascuna delle società che si fondono, l'attuazione della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 29

1. La fusione realizzata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a) il trasferimento universale alla società incorporante dell'intero patrimonio attivo e passivo di ciascuna società incorporata;

b) l'acquisizione, da parte degli azionisti della società incorporata, della qualità di azionisti della società incorporante;

c) l'estinzione della società incorporata;

d) l'assunzione da parte della società incorporante della forma di SE.

2. La fusione realizzata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a) il trasferimento universale alla SE di tutte le attività e passività delle società che si fondono;

b) l'acquisizione, da parte degli azionisti delle società che si fondono, della qualità di azionisti della SE;

c) l'estinzione delle società che si fondono.

3. Qualora, in caso di fusione di società per azioni, la legge di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle società che si fondono, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle società che si fondono oppure dalla SE a decorrere dalla data della sua iscrizione.

4. I diritti e gli obblighi delle società partecipanti in materia di condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SE, per effetto di tale iscrizione, nel momento in cui quest'ultima è stata effettuata.

Articolo 30

La nullità di una fusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere pronunciata se la SE è stata iscritta.

La mancanza di un controllo di legittimità della fusione ai sensi degli articoli 25 e 26 può essere annoverata tra i motivi di scioglimento della SE.

Articolo 31

1. Se una fusione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale di un'altra società, l'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'articolo 22 e l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) non si applicano. Si applicano tuttavia le disposizioni nazionali, cui è soggetta ognuna delle società partecipanti alla fusione e che disciplinano le fusioni delle società per azioni in conformità dell'articolo 24 della direttiva 78/855/CEE.

2. Se una fusione mediante incorporazione è effettuata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 % - ma non la totalità - delle azioni od altri titoli che conferiscono un diritto di voto in un'assemblea generale di un'altra società, le relazioni dell'organo di direzione o di amministrazione, le relazioni di uno o più esperti indipendenti nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legge nazionale cui è soggetta la società incorporante o dalla legge nazionale cui è soggetta la società incorporata.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che il presente paragrafo si applichi ai casi in cui una società detenga una quota di azioni tale da conferire diritti di voto pari o superiori al 90 %, ma non la loro totalità.

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