591.
Casi d’incapacità.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non
sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere
nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento
può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data
esecuzione alle disposizioni testamentarie.
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