Articolo 1033. Obbligo di dare passaggio alle acque.
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque
di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi
agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
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