Articolo 1037. Condizioni per la costituzione della servitù.
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può
disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la
medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio
richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente,
avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre
condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
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