Articolo 1038. Indennità per l'imposizione della servitù.
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre
acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni
da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al
fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla
separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da
intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie
estratte e per il getto dello spurgo, non si deve pagare che la metà del valore
del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi
inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare
piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua
senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
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