Articolo 1051. Passaggio coattivo.
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non
ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o
disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la
coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via
pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito.
Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia
preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio
del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio
sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito
dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
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