Articolo 1052. Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se
il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto
o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa
riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o
dell'industria.
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