Articolo 1068. Trasferimento della servitù in luogo diverso.
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio
della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita
originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente
o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del
fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente
comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere
su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il
cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo
servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro
fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta,
purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo
dominante.
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