Articolo 1070. Abbandono del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del
titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione
della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo
servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la
rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
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