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          Articolo 111. Celebrazione per procura.I militari e le persone che per ragioni di servizio si 
trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il 
matrimonio per procura .La celebrazione del matrimonio per procura puņ anche farsi se uno degli sposi 
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella 
cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione č concessa con 
decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico 
ministero.
 La procura deve contenere la indicazione della persona con la quale il 
matrimonio si deve contrarre.
 La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al 
seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme 
speciali ad essi consentite.
 Il matrimonio non puņ essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni 
da quello in cui la procura č stata rilasciata.
 La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina 
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento 
della celebrazione.
 
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