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          Articolo 1170. Azione di manutenzione.Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale 
sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla 
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, 
e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso 
sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno 
esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è 
cessata.
 Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di 
essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma 
precedente.
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