Articolo 1227. Concorso del fatto colposo del creditore.
          Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, 
			il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e 
			l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
			Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe 
			potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 
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