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          Articolo 1350. Atti che devono farsi per iscritto.Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di 
nullità:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di 
usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente 
e dell'enfiteuta;
 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri 
precedenti;
 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di 
uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
 7) i contratti di anticresi;
 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove 
anni;
 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il 
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo 
eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le 
disposizioni relative alle rendite dello Stato;
 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti 
giuridici menzionati nei numeri precedenti;
 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
 
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