Articolo 155. Provvedimenti riguardo ai figli.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio
minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che
pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli
minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità
della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la
misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno
dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di
altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi |