Articolo 1760. Obblighi del mediatore professionale.

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; 
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
 

 
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