Articolo 1944. Obbligazione del fideiussore.

Il fideiussore č obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Le parti perņ possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore č tenuto ad anticipare le spese necessarie.
 

 

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